La riforma della riscossione delle entrate comunali: l’accertamento esecutivo, l’eliminazione dell’aggio e il rafforzamento del ruolo pubblico di Agenzia entrate Riscossione ( L. n. 160/2019 articolo 1 coma 792 e seguenti e L.234/2021)

2 RISCOSSIONE DEGLI ANTI LOCALI IN FORMA DIRETTA

In base all’art. 52, c. 1, D.Lgs. 446/1997 le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ( ad eccezione della individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima dei singoli tributi) nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri;

– l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste dal TUEL (convenzioni, consorzi, unione di comuni)1;

– qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali2.

L’ente locale può scegliere di effettuare la riscossione in maniera diretta, e questa è un’opzione che non prevede procedure .

In questi casi il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione3.

Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato4.

3. – La riscossione mediante Agenzia delle Entrate Riscossione

L’affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione è stato reso possibile in base alle recenti modifiche normative e consiste nella riscossione, tramite ruolo coattivo, da parte dell’unico soggetto titolato a gestirlo, appunto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE–R).

Con il passaggio di consegne da Equitalia al nuovo soggetto, il legislatore ha previsto che a quest’ultimo è concessa la possibilità di accedere a qualsiasi banca dati telematica per verificare il possesso, da parte dei contribuenti, di redditi o beni da sottoporre a pignoramento5. Inoltre è opportuno considerare che l’Agente della Riscossione nazionale, essendo strutturato su tutto il territorio consente il contenimento dei costi legati alle attività di recupero coattivo, che nel caso di affidamento alle società private risulterebbero quasi certamente più elevati6.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate. L’Ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dispone di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

All’ente Agenzia delle entrate-Riscossione sono affidate le seguenti funzioni:

  • procedere alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all’Agenzia delle entrate;

  • operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo;

  • svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le Amministrazioni locali e delle società partecipate, con esclusione delle società di riscossione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017)

L’ente Agenzia entrate-Riscossione si articola in: strutture centrali e strutture regionaliGli organi sociali di Agenzia delle entrate-Riscossione sono il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti7.

L’agenzia Entrate-Riscossione rientra tra i soggetti affidatari che possono compiere le attività di riscossione per conto dei comuni, è contenuto nell’art. 1 comma 792 e ss. l.234/2021, che individua tra gli abilitati alla riscossione potenziata, i soggetti indicati al comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97.

Un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all’Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. aggio) per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, l’intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. “aggio”, a carico del contribuente o parzialmente dell’ente.

Per le attività svolte dall’agente della riscossione, a decorrere dal 1°gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all’agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.

In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione.

A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:

–         una quota pari all’1 per cento delle somme riscosse;

–         una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).

Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. “aggio” riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione8.

L’Affidamento diretto senza necessità di procedure pubbliche per ADeR è stato oggetto di dibatto a causa di un potenziale contrasto con le norme comunitarie e con il codice degli appalti, pur nell’incerta natura della riscossione .

Sul punto si è espresso o il TAR Napoli sentenza n. 4002/2019 dichiarando legittimo l’affidamento diretto e non incompatibile con le norme comunitarie in quanto “le normative comunitarie equiparano la gestione affidata al libero mercato alla gestione internalizzata e l’affidamento ad ADER è una forma di gestione internalizzata mediante delega ad un soggetto che svolge tale compito istituzionale e facente parte del sistema allargato della pubblica amministrazione”9 . La norma non confligge con i principi di uguaglianza e di libertà dell’iniziativa economica. L’affidamento ad ADER risponde al principio costituzionale della riserva a favore di enti pubblici di determinate attività economiche che si riferiscono a servizi pubblici essenziali . inoltre ha natura facoltativa e non obbligatoria, essendo rimesso alla libera scelta dell’ente locale10 .

4. RISCOSSIONE DI TERZI SOGGETTI

Un’alternativa all’affidamento ad Agenzia delle Entrate–Riscossione per la gestione del recupero coattivo è quella di affidare ad un soggetto diverso tale funzione. Potrebbe trattarsi di società in house oppure di società private iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ai sensi del D.M. Finanze dell’11 settembre 2000 n. 289 (soggetti privati abilitati)11

L’art. 52, c. 5, del D.Lgs 446/1997 individua gli elementi per poter scegliere l’affidamento a soggetti terzi . Tra i criteri ci sono i tipi di procedure (rispetto delle normative europee e delle norme di disciplina delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali) , i soggetti a cui è possibile effettuare l’affidamento ,l’assenza di costi aggiuntivi per il contribuente derivanti dall’affidamento , Il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate posto dal funzionario responsabile.

La procedura di affidamento deve essere una procedura a evidenza pubblica ai sensi del D.LGS 50/2016 . Sono quindi previste, procedure aperte, procedure ristrette e procedure negoziate (utilizzabili sono in casi limitati). In particolare l’incarico viene assegnato

I poteri pubblici connessi alla riscossione sono delegati al privato (es. sottoscrizione delle ingiunzioni, azioni esecutive-cautelari, ecc.).

Il concessionario deve essere iscritto all’albo (salvo eccezioni di legge) e deve disporre di un funzionario della riscossione (art. 7, c. 2, lett. gg-sexies, D.L. 70/2011) nominato dal rappresentante legale della società che esercita le funzioni spettanti agli ufficiali della riscossione e ai segretari comunali ai sensi del RDL 639/1910. Nel caso possano incassare sono agenti contabili.12

L’art. 53 del D.Lgs 446/9713 (procedura ad evidenza pubblica) indica i criteri da possedere per per essere affidatari del servizio di riscossione.

Come prima cosa bisogna essere iscritti nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. “di cui all’art. 53 stesso. Il servizio può essere affidato anche a operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE (sempre medianteprocedura ad evidenza pubblica) purchè esercitino le attività suddette e siano Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore.

Inoltre il servizio riscossione può essere esercitato da Società a capitale misto pubblico privato , Iscritte nell’albo di cui all’art. 53 D.Lgs 446/97 , Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari14 , o alle società In house.

Infine la legge indica una serie di soggetti a cui è possibile possibile l’affidamento :

– Soggetto gestore del servizio rifiuti , affidatario diretto della tariffa corrispettiva(art. 1, comma 668, L. 147/2013) ▪ e affidatario diretto di TARI e TARES15;

-Agenzia delle entrate e riscossione, in quanto affidatario diretto della riscossione delle entrate degli enti locali, previa deliberazione (Art. 2 D.L. 193/2016) ;

-Soggetto affidatario dell’accertamento o della riscossione della Tares al 31/12/2013 ▪ in quanto affidatario diretto della TARI (Art. 1, c. 691, L. 147/2013) ;

– Soggetto gestore dell’IMU e della TASI alla data del 31/12/2019 fino alla durata del contratto ;

-Affidamento diretto IMU(art. 1, c. 781, L. 160/2019).

Il tracciato deve indicare:

– Titolo definitivo esecutivo (accertamenti, sentenze, accertamenti con adesione);

– Titolo non definitivo esecutivo (accertamento con ricorso tributario e accertamento entrate patrimoniali);

– decadenza da rateazione (se l’ente non intende darne più possibilità);

– importo in riscossione straordinaria ;

– importo in riscossione piena;

– importo in riscossione frazionata

Controlli

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

– a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione dall’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

– b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell’ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

5. MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nell’art.792 lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data16.

Alla luce della nuova disciplina l’attività di riscossione risulta potenziata. Tanto risulta dai seguenti elementi:

– Il primo è l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti (con ciò intendendo solo i tributi degli enti del comma 784) ;

– L’avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ;

– Il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione (nel caso dei tributi locali, il connesso provvedimento è contestuale all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 17 del d lgs 472/97).

L’art. 792 lett. a) dispone che l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione17, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Nel caso di entrate patrimoniali, Il termine è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione. L’atto deve contenere l’obbligo a versare gli importi e recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce “titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata”. Tale dicitura deve poi essere riprodotta anche nei successivi atti da notificare al contribuente.

Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale18.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti di accertamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. 19

Per le entrate tributarie l’intimazione ad adempiere deve contenere l’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso. Il collegamento tra il termine per adempiere all’obbligo di versamento a quello di proposizione del ricorso, induce a ritenere che qualora quest’ultimo sia oggetto di sospensione, anche il termine per il versamento risulti parimenti sospeso. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, in caso di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione. Analogamente, nel caso in cui il termine per la proposizione del ricorso cada nel periodo feriale di sospensione dei termini processuali (1 agosto – 31 agosto), anche il termine per il versamento delle somme risultanti dai “nuovi” avvisi di accertamento deve ritenersi sospeso di diritto per il medesimo arco temporale.

Qualora il ricorso sia proposto tempestivamente20, l’avviso deve indicare puntualmente le regole per il pagamento della sanzione in pendenza di giudizio posto che la riscossione del tributo non è sospesa .

Va indicato, che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari il soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata21.

Per le entrate patrimoniali l’intimazione ad adempiere contiene l’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, mentre in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Questa norma inquadra nel rito ordinario di cognizione le controversie relative alla riscossione delle entrate patrimoniali. Infine ci sono le indicazioni riguardo la costituzione di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Con la procedura della riscossione potenziata, il titolo accertativo dovrà essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruito nel rispetto della disciplina per l’accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la singola entrata.

Per i tributi locali l’accertamento22, dovrà contenere:

– la formula esecutiva precettiva per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;

-la richiesta di adempimento;

– l’avviso di messa in mora;

-la formula esecutiva utile ad assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con forza precettiva.

È inoltre necessario dare certezza al debitore in ordine alle obbligazioni pecuniarie e le condizioni dell’obbligazione stessa (le condizioni previste all’origine dell’insorgenza dell’obbligazione per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l’avviso di messa in mora, la diffida ad adempiere)23.

La legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019). Destinatari dell’intervento sono, dunque, esclusivamente gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali; non ne sono interessate le Regioni.
In particolare, il 
comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.
In pratica, è stato esteso anche ai tributi locali l’istituto dell’“accertamento esecutivo”
24.

L’accertamento esecutivo è definito “atto impoesattivo” poichè unisce la funzione accertativa dell’avviso di accertamento con la funzione di precetto ed esecutiva dell’ingiunzione fiscale/ruolo25. Infatti contiene le funzioni accertative tipiche dell’atto impositivo emanato dall’Amministrazione Finanziaria in seguito ad un’attività di controllo: attraverso questo atto l’Amministrazione notifica al contribuente una violazione delle norme fiscali e quindi una pretesa tributaria nei confronti del contribuente stesso (avviso di accertamento art. 1, c. 161-162, L. 296/2006)

Ha anche la funzione di intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo, e quindi ha anche funzione precettiva. Infine ha anche valore coattivo in quanto costituisce Titolo idoneo all’avvio delle procedure cautelari ed esecutive .

L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico)26.
L’istituto dell’accertamento esecutivo opera per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche – specifica la norma – con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata
27.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Gli avvisi di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti locali e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono contenere, tra le altre cose l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione), all’obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie (articolo 19, Dlgs 472/1997) ovvero in tema in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 32, Dlgs 150/2011).
Inoltre, devono contenere l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.


Dunque la definizione “impoesattivo”, si riferisce alla concentrazione in un solo provvedimento tanto della funzione impositiva che di quella esattiva, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.

La formula d’intimazione va redatta nella formula che segue:

Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019

INTIMA

di adempiere l’obbligo di pagamento per complessivi euro _____________, entro il termine di presentazione del ricorso previsto dall’articolo 21 del d lgs 546/92 di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero nel diverso termine ammesso dalle norme vigenti in caso di ricorso a istituti deflativi del contenzioso o di sospensione feriale di termini processuali. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applica la riscossione frazionata limitatamente all’importo dovuto a titolo di sanzione ai sensi all’articolo 19 del d. lgs. 472/97, concernente l’esecuzione delle sanzioni e dell’articolo 68 del d. lgs. 546/92.

In caso di mancato adempimento all’obbligo di pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la somma di euro _________________(importo con sanzione piena) , idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, con particolare riferimento al Titolo II del DPR 602/73 quali, il fermo amministrativo dei veicoli, l’ipoteca, il pignoramento mobiliare e immobiliare sui beni del debitore. La sospensione dell’esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lettere b) e c), solo nel caso di atto non definitivo per avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione delle misure cautelari e riscossione straordinaria prevista alla lettera d) del medesimo comma.

Il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste è: …………………………………………… (es. il comune in forma diretta, oppure la società…..oppure Agenzia delle Entrate – Riscossione)”28

Ai sensi dell’art.1 co.792 L.160/2019 l’atto è perfetto con la formula dell’intimazione. L’ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l’esplicitazione delle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca..ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.).

Non è necessario fare calcoli aggiuntivi, tuttavia sorge il problema legato all’importo dell’aggio: se il contribuente paga tra il 60° giorno ed il 120° dovrà pagare un aggio del 3% che, in assenza di affidamento ad Agenzia delle Entrate e Riscossione ( AdER) incontra il limite massimo di 300 € (sarebbe opportuno quantificare già nell’accertamento).29

Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso , di 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo senza che sia più necessario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.
Dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, può essere avviata la riscossione: l’ente impositore vi provvede in proprio oppure affidandola al concessionario locale o a quello “nazionale” (Agenzia delle entrate – Riscossione).

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata deve informare il debitore, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme (in caso di fondato pericolo per la riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione integrale delle somme, compresi interessi e sanzioni, può essere affidata anche anticipatamente).

A partire dalla data dell’affidamento, l’esecuzione è sospesa per 180 giorni; il periodo è ridotto a 120 giorni, se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; inoltre, non opera in caso di accertamento definitivo e nell’ipotesi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
Se il riscossore, dopo l’affidamento in carico, viene a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione automatica non opera e non è richiesto l’invio dell’informativa al contribuente.

Dopo un anno dalla notifica degli atti esecutivi, il riscossore, prima di procedere con l’espropriazione forzata, deve notificare al debitore un avviso con l’intimazione ad adempiere l’obbligo entro cinque giorni (articolo 50, Dpr 602/1973).
Gli atti in questione non acquistano efficacia di titolo esecutivo se emessi per somme inferiori a dieci euro. Il debito, comunque, resta in piedi e potrà essere recuperato con eventuali successivi atti che superano cumulativamente l’importo indicato.
Per importi fino a diecimila euro, l’ente, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento, con cui avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro 30 giorni, scattano le procedure cautelari ed esecutive
30.

È prevista, ai commi 796 a 804, in assenza di una specifica regolamentazione da parte degli enti locali, gli stessi, per i debitori la possibilità di richiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

La ripartizione può essere concessa quando l’importo è superiore a 100 euro e a il debitore versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

La ripartizione può essere realizzata  con massimo di 72 rate mensili (con scadenza nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione), secondo il seguente schema:

  • oltre 100 euro e fino a 500 euro, massimo 4 rate mensili

  • oltre 500 euro e fino a 3.000 euro, da 5 a 12 rate mensili

  • oltre 3.000 euro e fino a 6.000 euro, da 13 a 24 rate mensili

  • oltre 6.000 euro e fino a 20.000 euro, da 25 a 36 rate mensili

  • oltre 20.000 euro, da 37 a 72 rate mensili.

L’ente poi ha facoltà di deliberare ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, prevedendo comunque una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per i debiti di importi eccedenti i 6mila euro.
La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate) o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente, purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio. Questa si verifica automaticamente in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi; in tale ipotesi, il debito non può più essere rateizzato e tutta la cifra ancora dovuta è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto cui è stata affidata la riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo se la richiesta non viene accolta o in caso di decadenza dalla rateazione.
Rimangono comunque efficaci le procedure esecutive che risultano già avviate nel momento in cui viene concessa la rateazione.
Decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento e fino alla data del pagamento, sulle somme dovute – escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione – si applicano gli interessi di mora al tasso legale, che l’ente può maggiorare al massimo di due punti percentuali.
Inoltre, sono a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli atti e quelli delle eventuali fasi cautelari ed esecutive, vale a dire:

  • gli oneri di riscossione, pari al 3% delle somme dovute (con un tetto di 300 euro) se si paga entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’atto ovvero pari al 6%, fino a un massimo di 600 euro, se si paga oltre quel termine;

  •  le spese di notifica degli atti e quelle correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari, compresi i compensi agli istituti di vendite giudiziarie nonché diritti e oneri di assistenza legale.

Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che il Legislatore ha attribuito un’ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797. Pertanto, i regolamenti previgenti all’entrata in vigore della legge di bilancio devono essere adeguati a tali condizioni e in particolare deve essere comunque salvaguardata la durata massima della rateazione in misura “non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”31.

AGGIO

Il concessionario del servizio di riscossione riceve un compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica . questo contributo viene chiamato aggio.

Di recente, la corte di cassazione ( ord. N.10809 del 21 aprile 2023) in adesione ai propri precedenti in materia ha affermato che “I compensi spettanti all’Agente della riscossione (articolo 17, comma 1, Dlgs n. 112/1999) hanno natura retributiva, costituendo la remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento”

Di conseguenza l’Agente della riscossione non è tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento.

Tale decisione, è emersa nel corso del rinvio il ricorso di Equitalia Centro Spa. La questione oggetto della pronuncia origina dal ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento notificatale a titolo di omesso versamento Iva, oltre sanzioni e interessi, che la Ctp di Firenze, per quanto ancora di rilievo nel giudizio di legittimità, accoglieva in punto di compensi dell’Agente della riscossione. Equitalia Centro impugnava tale sentenza, ma la Ctr della Toscana respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado. In sede di ricorso introduttivo, la parte contribuente, con argomentazioni ritenute fondate da 1 di 3 entrambi i giudici di merito, censurava l’illegittimità dell’aggio per mancanza di prova da parte di Equitalia dell’attività svolta e dei costi per la stessa sostenuti. In particolare la Ctr, condividendo le argomentazioni del primo giudice, evidenziava come una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999, imporrebbe di collegare il compenso del concessionario a una rendicontazione dell’attività e alla prova della sua concreta effettuazione e dei suoi costi. Differentemente l’aggio acquisirebbe un carattere sanzionatorio, di irragionevolezza e di ineguaglianza, che lo renderebbe costituzionalmente illegittimo. Richiamando i propri precedenti, con l’ordinanza in commento, la Cassazione sottolinea che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio, quale compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica collegata alla fase riscossiva, non è venuta meno a seguito dell’articolo 3 del Dl n. 203/2005, che ha introdotto il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale a Equitalia. La formulazione dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999, vigente ratione temporis, non consente in via interpretativa di modulare l’aggio proporzionalmente all’attività svolta: la sua natura retributiva e non tributaria demanda alla discrezionalità del legislatore i criteri di quantificazione del compenso spettante all’Agente della riscossione. Tali principi sono espressamente confermati anche dalla sentenza n. 120/2021 con cui la Corte costituzionale, sensibilizzando il legislatore a intervenire per la riforma del sistema del compenso dell’Agente della riscossione, sottolinea la natura retributiva – mai sanzionatoria né impositiva – dell’aggio quale corrispettivo funzionale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a coprire i costi complessivi del servizio riscossivo. La tenuta costituzionale di tale compenso deve pertanto essere esaminata in relazione al modo di esercizio della discrezionalità legislativa il cui limite, pena l’arbitrarietà, è rappresentato dalla coerenza della remunerazione dell’Agente della riscossione con la funzione dal medesimo espletata. Raccogliendo l’invito della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha trovato forma nel novellato articolo 17 del Dlgs n. 112/1999 a opera dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 234/2021, il cui comma 1, fiscalizzando di fatto gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, espressamente codifica il diritto dell’Agente alla copertura di costi del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono, pertanto, eliminati gli oneri di riscossione previsti dal testo previgente, fermo restando che sono riversate e acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, tra le altre, una quota a carico del debitore per le spese esecutive correlate 2 di 3 all’attivazione di procedure esecutive e cautelari e un’altra quota correlata alla notifca della cartella di pagamento e degli altri atti riscossivi (articolo 17, comma 3, lettere a) e b)).

In base all’art. 1 commi 14 e 15 della legge 234/2021 l’impianto della riforma della riscossione compiuta del legislatore con la l. 160/2019 viene ad essere minato nel caso in cui gli enti locali decidano di affidare i carichi da riscuotere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione32.

Come noto, l’impianto della riscossione locale è ancorato alle previsioni della l. 160 del 2019, articolo 1, comma 785 secondo cui “In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792″. Questo alla lettera i) prevede che “all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112“.

Con il comma 15 dell‘articolo 1 della legge 234/2021 tuttavia si va a sostituire, riscrivendolo completamente, il citato articolo 17 ed il comma 2 del novellato articolo non contiene più le quote delle lettere b), c) e d) ma un rimando ad altra norma che fa riferimento ai risparmi di spesa. Resta fermo il previgente “sistema” per i carichi affidati fino al 311 dicembre 2021 e le nuove norme si applicano solo per i nuovi carichi affidati dal 1° gennaio 202233.

Dall’articolo 17 spariscono quindi gli oneri di riscossione. La copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione è assicurata ora dal bilancio dello Stato, che tuttavia incamera le “nuove” quote disciplinate dal comma 3 , lettere a), b), c) e d).

Le lettere a) e b) prevedono due quote a carico del debitore, la prima denominata “spese esecutive” correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, la seconda correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione. La misura di tali quote dovrà essere fissata con decreto del MEF, che individuerà anche le tipologie di spese oggetto di rimborso.

Le lettere c) e d) prevedono invece due quote a carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione, e quindi a carico dei soggetti che a norma del comma 784 dell’art. 1 della l. 160/2019 applicano l’avviso di accertamento esecutivo.

La prima trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto da emanare.

La seconda, trattenuta all’atto del riversamento viene invece fissata nella misura dell’1% delle somme riscosse e può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del MEF, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.

Il legislatore ha voluto quindi eliminare la quota di oneri di riscossione del 3 % o del 6% a carico del debitore nel caso in cui la riscossione coattiva sia effettuata dal servizio di riscossione nazionale. Tuttavia il comma 803, lettera a) dell’articolo 1 della legge 160/2019 è rimasto in vigore e lo stesso prevede l’applicazione degli oneri della riscossione a carico del debitore in misura pari al 3 % o al 6% ( con il rispettivo tetto massimo di 300 o 600 euro) delle somme dovute in caso di pagamento entro o oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792.

In primo luogo, e questo è un dato meramente formale, ma con grosse ricadute sostanziali ( e di contenzioso), il riferimento normativo contenuto nella lettera i) del comma 792 che punta al comma 2 dovrebbe essere modificato espungendo dal testo gli oneri di riscossione e indirizzando le quote dovute al comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Così come oggi vigente infatti sugli accertamenti esecutivi degli enti locali riscossi dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione non potrebbero trovare applicazione le quote del nuovo comma 3 dell’articolo 17, con la conseguenza della soggezione di tali spese sul bilancio dello Stato.

Certo potrebbe sostenersi l’abrogazione tacita della norma, ma è un percorso tutto in salita che certo non risponde a quei dettami di chiarezza applicativa cui l’ordinamento dovrebbe rivolgersi anche per i principi sanciti nello statuto del contribuente. In secondo luogo si concretizza un grave vulnus nel nostro ordinamento, con profili di rilevanza contabile e soprattutto costituzionale.

Dal lato del contribuente la medesima situazione soggettiva di debito per il pagamento della medesima entrata viene ad essere assoggettata, immotivatamente a due diversi alternativi regimi. Il primo più favorevole che non prevederebbe aggiunta di costi per la riscossione coattiva quando la stessa è affidata al sistema nazionale ed il secondo più sfavorevole che invece prevederebbe l’onere di riscossione se a gestire la stessa sia direttamente l’ente o un suo concessionario privato.

Dal lato dell’ente creditore la scelta di affidare la riscossione al sistema nazionale avrebbe un costo dell1% dell’incassato, sicuramente più ridotto di quello che sarebbe il costo di gestione esterna o in concessione del servizio nonostante l’applicazione degli oneri di riscossione34.

Ma soprattutto la riforma della riscossione locale tracciata con la legge 160 del 2019 vedrebbe neutralizzarsi parte dei benefici attesi proprio dalla concentrazione dell’accertamento e della riscossione in un unico atto.

Concentrazione che rappresenta anche, sotto diverso profilo, uno dei cardini della nuova delega fiscale in essere che vuole prevedere un unico soggetto che si occupi tanto delle attività di accertamento tanto di quelle di riscossione accorpamento le due diverse Agenzie.

La soluzione allora potrebbe essere di lasciare gli oneri della riscossione così come congegnati dal comma 803 per tutti, indipendentemente dal soggetto che li applichi.

1 TRIBUTI LOCALI: LA RISCOSSIONE E LE RELATIVE PROBLEMATICHE- PIROLA PENNUTO ZEI & AASSOCIATI

2 In questo caso la scelta può ricadere su uno dei seguenti soggetti : 1) soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 2) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del TUEL, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attivita’ solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 4) società miste di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del TUEL, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

3 Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.

4 LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO Dr. Giacomo Spatazza

5 Con un affidamento ad AdE–R viene poi assecondato l’orientamento del legislatore, mirato a promuovere il permanere della gestione delle entrate pubbliche direttamente nelle casse della Pubblica Amministrazione, evitando il passaggio delle somme nei conti di Società private in attesa dei riversamenti.

6 PIETRO FRANCESCO PALMARIGGI Accertamento e riscossione dei tributi comunali tra efficienza, economicità e funzionalità

7 https://www.mef.gov.it/ministero/struttura/agenzie.html

8 https://temi.camera.it/leg19DIL/post/la-disciplina-della-riscossione-degli-enti-locali.html

9 La riscossione delle entrate locali alla luce della riforma Percorso di formazione revisori enti locali 2021 ODCEC Perugia

10 pertanto, conformemente all’art. 168 del d.lgs. n. 50/2016, non introduce un sistema concessorio di durata indefinita…;

11 Con particolare riguardo all’affidamento a società in house, si richiama la Deliberazione n. 24 del 15 aprile 2014 della Corte dei Conti, sez. Liguria, la quale ha precisato le caratteristiche che devono essere soddisfatte affinché un Comune possa ricorrere all’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi ad una società strumentale.

12 La riscossione delle entrate locali alla luce della riforma Percorso di formazione revisori enti locali 2021 ODCEC Perugia

13 Che recita cosi “1. Presso il Ministero delle finanze e’ istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita’ di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).

2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato citta’, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilita’ da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalita’ per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonche’ ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo’ essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo suddetto.”

14 Scelti tra Soggetti iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs 446/97 ▪ Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti (doppia procedura ad evidenza pubblica)

15 , se in essere alla data del 31/12/2013, fino alla scadenza del contratto (art. 1, comma 691, L. 147/2013)

16 in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

    1. l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b);

    2. decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere emessi a partire dal 1° gennaio 2020

17 quelli di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013

18 di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

19 Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO Cristina Carpenedo;

20 l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. L’ articolo dispone, al comma 1, la riscossione frazionata delle sanzioni prevista dall’articolo 68.

21 LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO Cristina Carpenedo;

22 costruito ai sensi dei commi 162 e 162 dell’articolo 1 della legge 296/2006

23 caratterizzate fino ad oggi da una debolezza sostanziale a causa della carenza di un titolo esecutivo privatistico idoneo a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito, in un rapporto paritario tra le parti, dovranno essere muniti della formula esecutiva per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con forza precettiva

24 che il decreto legge 78/2010, articolo 29, aveva pensato per i soli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (in verità, il successivo articolo 30, allo scopo di potenziare i processi di riscossione dell’Inps, stabilisce che il recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Istituto previdenziale, pure a seguito di accertamento, avvenga tramite avviso di addebito con valore, anch’esso, di titolo esecutivo).

25 La riscossione delle entrate locali alla luce della riforma Percorso di formazione revisori enti locali 2021 ODCEC Perugia

26 Tuttavia, in assenza di interventi diretti sul “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), in particolare sull’articolo 206 che disciplina la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la novità non coinvolge le contravvenzioni stradali, che pur si considerano entrate patrimoniali.

27 https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/accertamento-esecutivo-al-debutto-riscossione-entrate-locali

28 LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO Dr. Giacomo Spatazza, 2020

29 Stessa cosa per gli interessi di mora che, in assenza di affidamento ad AdER, decorrono dal 91° giorno. Se il contribuente paga tra il 91° giorno e il 120° dovrà versare anche gli ulteriori interessi maturati in questo lasso di tempo. In caso di affidamento ad AdER la questione si complica ulteriormente, perché interessi ed aggio seguono regole diverse- LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO Dr. Giacomo Spatazza, 2020

30 https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/accertamento-esecutivo-al-debutto-riscossione-entrate-locali

31 Sole24Ore

32 Nel prevedere, infatti, l’abolizione degli oneri di riscossione e il passaggio alla fiscalità generale della remunerazione delle attività di riscossione nazionale non si è tenuto conto della riscossione coattiva degli enti locali.

33 Gli accertamenti degli Enti locali devono fare il conto con l’abolizione degli oneri di riscossione per ADER di Tommaso Ventre,12 Gennaio 2022

34 In questi termini sembrerebbe quasi tracciata la strada dell’attrazione di massa verso il sistema nazionale di riscossione, che tuttavia, proprio per sua stessa ammissione già è in difficoltà con il personale a disposizione nel gestire gli attuali carichi. E oltretutto il settore dei concessionari privati si troverebbe a dovere fronteggiare una parte importante di mercato che verrebbe a scomparire. Gli accertamenti degli Enti locali devono fare il conto con l’abolizione degli oneri di riscossione per ADER di Tommaso Ventre,12 Gennaio 2022

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